IVA sulle permute: guida completa al nuovo regime e al periodo transitorio

IVA sulle permute: guida completa al nuovo regime e al periodo transitorio

L’applicazione dell’IVA nelle operazioni permutative ha subito recenti e significative modifiche legislative, generando non poca incertezza tra gli operatori. La Circolare Assonime n. 16 del 22 giugno 2026 fa chiarezza sull’evoluzione normativa, analizzando il passaggio dal criterio del “valore normale” a quello dei “costi”, fino all’attuale parametro del “valore contrattuale”. Questo articolo analizza le regole vigenti e, soprattutto, la complessa disciplina transitoria per gestire correttamente le operazioni “a cavallo” delle riforme.

L’evoluzione del criterio di determinazione della base imponibile

Storicamente, la base imponibile IVA per le permute era ancorata al concetto di “valore normale” dei beni o servizi scambiati. Questo criterio, pur consolidato, presentava criticità di compatibilità con le direttive dell’Unione Europea, che limitano l’uso del valore normale a casi specifici. Inoltre, si trattava di un parametro spesso astratto, slegato dalle reali condizioni negoziali pattuite dalle parti.

Per superare questi rilievi, la Legge di Bilancio 2026 ha introdotto, con decorrenza 1° gennaio 2026, un nuovo criterio basato sui costi sostenuti per la cessione o prestazione. Tuttavia, questa formulazione ha sollevato immediate difficoltà applicative, legate alla complessa individuazione dei costi rilevanti e a potenziali rischi di violazione della riservatezza aziendale.

Il regime attuale: prevalenza del valore contrattuale

Il legislatore è intervenuto nuovamente con il Decreto Fiscale 2026, modificato in sede di conversione. La disciplina attuale stabilisce che la base imponibile IVA è costituita dal valore monetario dei beni e servizi come determinato nel contratto dalle parti stesse.

Questo approccio appare più coerente con i principi generali dell’IVA, valorizzando il corrispettivo effettivamente pattuito. È stato tuttavia introdotto un limite minimo: il valore dichiarato non può essere inferiore all’ammontare complessivo dei costi riferibili all’operazione. Questo parametro funge da clausola anti-abuso, affidando all’Amministrazione Finanziaria l’onere di provare eventuali scostamenti ingiustificati in sede di accertamento. Permangono comunque dubbi interpretativi sulla natura dei costi da includere nel calcolo della soglia minima, auspicando un chiarimento ufficiale dall’Agenzia delle Entrate.

La disciplina transitoria: come gestire le operazioni a cavallo

Il punto più delicato riguarda la gestione delle operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati prima o durante il periodo di transizione. La Circolare Assonime n. 16/2026 fornisce indicazioni cruciali per orientarsi.

Per i contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2026, si applica la nuova disciplina (valore contrattuale con soglia minima dei costi). Tuttavia, per le operazioni effettuate tra il 1° gennaio e il 23 maggio 2026 (data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Fiscale), sono fatti salvi sia i comportamenti conformi al criterio del valore contrattuale, sia quelli basati sul criterio dei costi previsto dalla Legge di Bilancio 2026. Per le operazioni dal 24 maggio 2026 in poi, vige esclusivamente il nuovo regime.

Più articolato è il regime per i contratti stipulati anteriormente al 1° gennaio 2026. In questo caso, per le operazioni effettuate tra il 1° gennaio e il 23 maggio 2026, sono validi i comportamenti adottati sia in base al criterio dei costi, sia in base al criterio del valore normale vigente al 31 dicembre 2025. Per le operazioni effettuate dal 24 maggio 2026 relative a questi vecchi contratti, l’interpretazione prevalente, supportata anche dalla relazione illustrativa al Decreto Fiscale, ritiene ancora applicabile il criterio del valore normale, a tutela del legittimo affidamento e della certezza dei rapporti giuridici già instaurati.