Passaggio generazionale e agevolazioni fiscali: il rischio di perdere l’esenzione tra usufrutto e controllo societario

La pianificazione del passaggio generazionale rappresenta un momento cruciale per la continuità dell’impresa familiare. L’ordinamento italiano favorisce tale transizione attraverso l’articolo 3, comma 4-ter del Dlgs 346/90, il quale prevede un’esenzione totale dalle imposte di successione e donazione per il trasferimento di aziende, rami d’azienda o partecipazioni sociali a favore dei discendenti e del coniuge. Tuttavia, il godimento di questo beneficio non è automatico, specialmente quando si tratta di società di capitali. In tali casi, l’agevolazione è strettamente subordinata all’acquisizione o al consolidamento del controllo societario ai sensi dell’articolo 2359 del Codice Civile. Gli aventi causa sono inoltre tenuti a mantenere tale controllo per un periodo minimo di cinque anni dal trasferimento, rendendo contestuale dichiarazione di impegno nell’atto di donazione o nella dichiarazione di successione.

Nella prassi professionale è frequente il ricorso alla scissione tra nuda proprietà e usufrutto. I genitori scelgono spesso di donare la nuda proprietà delle quote ai figli, riservandosi l’usufrutto per garantirsi un flusso reddituale costante attraverso i dividendi deliberati. Affinché l’operazione sia fiscalmente neutra, è necessario che il diritto di voto in assemblea ordinaria passi ai nudi proprietari. Questo passaggio è fondamentale poiché il controllo societario si manifesta proprio attraverso la capacità di orientare le decisioni assembleari, incluse quelle relative all’approvazione del bilancio. Se il potere decisionale resta in capo all’usufruttuario, il requisito del trasferimento del controllo richiesto dalla norma fiscale rischia di non essere soddisfatto, precludendo l’accesso all’esenzione.

Il panorama interpretativo ha subito una significativa evoluzione a seguito delle sentenze numero 6614 e 6616 depositate dalla Corte di Cassazione il 19 marzo 2026. I giudici di legittimità hanno adottato una linea rigorosa, negando l’esenzione in un caso in cui il genitore, pur avendo trasferito la nuda proprietà, aveva mantenuto per sé il diritto di determinare la ripartizione degli utili. Secondo la Suprema Corte, il potere di decidere l’allocazione dei profitti, bilanciando le esigenze di autofinanziamento della società con il diritto al dividendo del socio, costituisce un elemento intrinseco e inscindibile del controllo societario. Di conseguenza, se il nudo proprietario è privato della facoltà di deliberare sulla destinazione degli utili, non può dirsi titolare di un effettivo potere di controllo ai fini dell’articolo 3 comma 4-ter.

Alla luce di questi sviluppi, è essenziale verificare che il trasferimento del controllo sia effettivo, sostanziale e non limitato da clausole statutarie o patti parasociali che conservino in capo al donante poteri gestori o decisionali eccessivi. La corretta gestione del diritto di voto in assemblea ordinaria e la piena autonomia del nudo proprietario nella destinazione dei risultati d’esercizio diventano i pilastri su cui costruire un’operazione sicura sotto il profilo fiscale, evitando contenziosi onerosi e garantendo la piena efficacia dell’esenzione d’imposta.